COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: POL. SAMMARCO – A.S.ATL. MANFREDONIA del 6 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: POL. SAMMARCO – A.S.ATL. MANFREDONIA del 6 febbraio 2005 (Reclamo dell’A.S.Atl. Manfredonia avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PAGLIA NICOLA della Pol. Sammarco. L’ A. S. Atl. Manfredonia ha presentato reclamo avverso il risultato della suddetta gara ,assumendo che alla stessa ha partecipato il calciatore PAGLIA NICOLA ,nato il 7 giugno 1986 della Pol. Sammarco in posizione irregolare, perchè squalificato. Si osserva in merito che il reclamo non può essere esaminato, poiché è stato inviato oltre il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara ,così come prescritto dall'art.42 punto 3 CGS. Peraltro la Commissione Disciplinare deve applicare la disposizione del successivo punto 7 del predetto art. 42,che prevede sanzioni disciplinari a carico della Società Pol. Sammarco e del suo tesserato Paglia Nicola; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo dell’A.S.Atl. Manfredonia ,perché proposto fuori termine; Infliggere alla Pol. Sammarco la penalizzazione di un punto in classifica ,come prescritto dall’art. 13 lettera f) CGS ed al tesserato, Paglia Nicola della Pol. Sammarco, la squalifica per due giornate di gara ai sensi dell’art.14 lettera f) CGS. Addebitare la tassa sul conto dell’A.S.Atl.Manfredonia.
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