COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ONANIESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Sadosan / Onaniese del 30.12.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ONANIESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Sadosan / Onaniese del 30.12.2004. La società Onaniese ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Sadosan, il giocatore Picconi Francesco, nato il 04.01.1984, senza che ne avesse titolo, in quanto non tesserato per la stessa società. Domanda, pertanto, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro, a carico della medesima, col risultato di 0 a 3. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il giocatore Picconi Francesco, alla data della disputa dell’incontro, non risultava regolarmente tesserato per la società Sadosan, essendo stato da questa trasferito in prestito, con decorrenza dal 20.09.2004, alla società U.S. Dolianova. Ne discende che il suddetto ha partecipato alla gara senza che ne avesse titolo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Sadosan la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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