COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. CARBONIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 27.01.2005. Gara Carbonia / Asseminese del 23.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. CARBONIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 27.01.2005. Gara Carbonia / Asseminese del 23.01.2005. La A.C. Carbonia Calcio proponeva rituale reclamo: 1) 1) avverso la squalifica del proprio giocatore Murgia Emiliano per cinque giornate di gara perché, già espulso per volgari insulti all’arbitro, al termine della gara gli veniva incontro e, piazzandosi davanti, gli impediva per alcuni minuti di proseguire verso gli spogliatoi; nel contempo lo ingiuriava e lo minacciava, anche facendo l’atto di colpirlo e successivamente reiterava la sua condotta ingiuriosa anche dopo essere stato allontanato; 2) 2) avverso l’ammenda di Euro 150,00 irrogata per condotta sistematicamente ostruzionistica degli addetti al recupero dei palloni usciti dal terreno di gioco e per insufficienza del sistema idrico negli spogliatoi. La reclamante, pur non contestando sostanzialmente i fatti, assumeva che il proprio tesserato non avrebbe, comunque, posto in essere atteggiamenti minacciosi né tanto meno avrebbe cercato di colpire l’arbitro, ma si sarebbe limitato a rivolgere all’indirizzo dello stesso delle espressioni ingiuriose seppure reiterandole. La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale e rilevato dal contesto dello stesso, apparso preciso e circostanziato, che quanto assume la reclamante non corrisponderebbe al vero in quanto il Murgia si sarebbe reso responsabile non solo di una condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, ma avrebbe anche posto in essere reiterate minacce ed in particolare tentato di colpirlo, ritiene che la sanzione inflitta possa certamente ritenersi congrua. Del pari deve ritenersi congrua la sanzione dell’ammenda in considerazione della condotta ostruzionistica della società reclamante ed in considerazione del fatto che lo stesso direttore di gara constatava la carenza dei servizi idrici negli spogliatoi della squadra ospitante. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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