COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OTTANA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 20.01.2005. Gara Tuttavista / Ottana del 15.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OTTANA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 20.01.2005. Gara Tuttavista / Ottana del 15.01.2005. La Pol. Ottana proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto: 1) 1) ammenda di Euro 500,00 e diffida perché l’arbitro, durante e dopo la gara, veniva gravemente minacciato ed insultato da sostenitori dell’Ottana tanto da costringerlo a far intervenire una pattuglia dei Carabinieri, presente nell’impianto sportivo, per poter accedere agli spogliatoi. Inoltre, sempre durante la gara, un sostenitore dell’Ottana tentava di entrare nel terreno di gioco, scavalcando la recinzione, ma veniva fermato. Al termine della gara, giocatori non identificati dell’Ottana, minacciavano ed offendevano ripetutamente l’arbitro, il quale, per far rientro a casa, scortato per un lungo tratto dai Carabinieri, seguiva un percorso particolare in modo da evitare che i sostenitori dell’Ottana potessero intercettarlo; 2) 2) squalifica per quattro giornate effettive di gara nei confronti del giocatore Pittalis Gianfranco perché colpiva con il petto volontariamente l’arbitro, provocando uno spostamento dello stesso arbitro; dopo la conseguente espulsione, tentava di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso, venendo fermato dai suoi compagni; 3) 3) squalifica per tre giornate effettive di gara nei confronti del giocatore Sotgiu Ivan perché, espulso per aver rivolto una frase offensiva al direttore di gara, alla notifica del provvedimento, lo insultava e minacciava; 4) 4) inibizione fino al 31 marzo 2005 inflitta al dirigente Cernuto Pierpaolo per aver tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso, durante e dopo la fine dell’incontro. La reclamante contesta gli addebiti, sostenendo che i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo sono incongrui se posti in relazione al reale accadimento dei fatti, riconoscendo che i propri tesserati si sono resi responsabili di reiterate proteste e di qualche espressione ingiuriosa pronunciata a seguito delle espulsioni decise dall’arbitro, proteste non accompagnate peraltro né da minacce o da gesti violenti. Per quanto attiene alla ammenda e alla diffida inflitte, la reclamante assume che quanto riferito dall’arbitro in merito al comportamento dei propri sostenitori non corrisponderebbe a verità tenuto conto del fatto che il numero davvero esiguo dei medesimi, posto che l’Ottana giocava in trasferta, era rappresentato da alcune donne, consorti di alcuni giocatori con relativi figli, e da non più di cinque tifosi accompagnatori, i quali si sono limitati a vibrate proteste in occasione delle decisioni assunte dal direttore di gara. Nel richiedere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni disciplinari inflitte la società Ottana fa presente che nessuno dei sostenitori presenti ha tentato di scavalcare la rete di recinzione e che, a fine gara, non ci sono state minacce nei confronti dell’arbitro, il quale, solo a titolo precauzionale, ha chiesto di essere scortato nonostante non ve ne fosse la necessità. Il Presidente della società reclamante ha confermato nella seduta odierna il reclamo davanti a questa Commissione. La Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali della gara, osserva quanto segue: 1) 1) con riferimento alla squalifica inflitta al giocatore Pittalis Gianfranco, il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo deve ritenersi congruo posto che l’atto di violenza, seppur lieve, consistito nell’avere egli colpito volontariamente con il petto l’arbitro, risulta essere la conseguenza di una scomposta protesta ad una precedente decisione tecnica assunta dallo stesso direttore di gara seguita da reiterate proteste; 2) 2) con riferimento alla squalifica inflitta al giocatore Sotgiu Ivan, la portata delle ingiurie, reiterate, all’indirizzo dell’arbitro, induce a ritenere pienamente provato l’addebito e la sanzione inflitta adeguata in relazione agli atti posti in essere, tenuto conto altresì che lo stesso era capitano della squadra; 3) 3) analoghe considerazioni valgano per quanto attiene all’inibizione inflitta al dirigente Cernuto Pierpaolo a carico del quale risultano provate le ingiurie e le minacce al termine dell’incontro; 4) 4) per quanto concerne l’ammenda e la diffida inflitte, pur dovendosi considerare provate le ripetute ingiurie e minacce all’indirizzo del direttore di gara durante l’ultima parte dell’incontro da parte dello sparuto gruppo di sostenitori, in campo avverso, e dai giocatori dell’Ottana alla fine della gara, l’entità della stessa, per la portata delle intemperanze mai concretizzatesi in atti di violenza, può ritenersi suscettibile di adeguata riduzione. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla società Ottana ad Euro 200,00, di annullare la diffida e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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