COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ALLAI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 02.02.2005. Gara Allai / Busachese del 30.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ALLAI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 02.02.2005. Gara Allai / Busachese del 30.01.2005. La Pol. Allai ha proposto rituale reclamo chiedendo la riduzione delle sanzioni disciplinari inflitte ai propri giocatori Deidda Vincenzo e Fadda Gianfranco squalificati, rispettivamente, per sei e tre giornate effettive di gara. La Commissione, letto il reclamo, ritiene lo stesso inammissibile poiché sottoscritto dal Presidente della società inibito sino al 3 giugno 2005 e, pertanto, non legittimato a svolgere alcuna attività sino a quando non abbia regolarmente scontata la sanzione stessa. La Commissione, tanto premesso, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it