COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SACRA FAMIGLIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.02.2005. Gara Sacra Famiglia / Chiaramonti del 30.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SACRA FAMIGLIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.02.2005. Gara Sacra Famiglia / Chiaramonti del 30.01.2005. Con tempestivo reclamo, la Pol. Sacra Famiglia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo competente con il quale provvedimento, riconosciuta la causa di forza maggiore, veniva disposta la ripetizione della gara che qui interessa demandando al Comitato Provinciale di Sassari di stabilirne la data. La società reclamante pone in evidenza come il Giudice Sportivo abbia adottato il provvedimento, oggetto di contestazione, sulla scorta di una dichiarazione rilasciata da un organo competente – con la quale si attesterebbe che la strada SS.672, Chiaramonti – Sassari era impercorribile – omettendo, però, l’osservanza di inderogabili prescrizioni procedurali, previste dall’art. 55 N.O.I.F. e dagli artt. 26 commi 3 e 5, 29 e 34 del C.G.S.. La predetta Società conclude chiedendo “l’annullamento del provvedimento, omologando il risultato in favore della Pol. Sacra famiglia” sul riflesso, anche di un’analoga vicenda che ha visto per protagonista la stessa società nel Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Sassari nella stagione sportiva 2003-2004; vicenda nella quale la Sacra Famiglia venne ritenuta rinuncitaria per non essersi presentata in campo e, tale comportamento, venne sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara e con l’aggravio dei provvedimenti accessori. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la Pol. Sacra Famiglia ha proceduto a trasmettere alla controparte la copia del reclamo, a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al proposto ricorso e, che, nei termini, non sono state proposte controdeduzioni. La Commissione, nel merito, ritiene che le richieste della reclamante non possono essere accolte. Il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo è perfettamente legittimo, tenuto conto del fatto che il medesimo, nella decisione, ha preso atto dell’impossibilità, da parte della società Chiaramonti, di raggiungere la sede della gara in conseguenza delle avverse condizioni atmosferiche, documentata da attestazione rilasciata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Chiaramonti e del fatto che la predetta Società, dell’accadimento, abbia dato immediata comunicazione al Comitato di appartenenza. La Commissione rileva, infine, che da parte della società Chiaramonti non vi è stata alcuna inosservanza di norme procedurali, posto che la stessa non ha proposto reclamo alcuno al Giudice Sportivo, il quale ha assunto il provvedimento di cui al C.U. n° 23 sulla base degli atti. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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