COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.SANT’ANTONIO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.02.2005 Gara Sant’Antonio / Limbara del 30.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.SANT’ANTONIO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.02.2005 Gara Sant’Antonio / Limbara del 30.01.2005. La S.S. Sant’Antonio ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo di recuperare la gara in epigrafe, non disputata a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La Commissione, rilevato dagli atti che la reclamante non ha notificato alla controparte copia del ricorso, così come previsto dall’art. 42, comma 1 del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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