COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (per poszione irregolare calciatori ed assistente di parte – GARA S.AGATA LI BATTIATI/ADRANO del 20.11.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C”) –Proc. n. 73/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (per poszione irregolare calciatori ed assistente di parte – GARA S.AGATA LI BATTIATI/ADRANO del 20.11.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C”) –Proc. n. 73/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, dei calciatori Neri Carmelo, Monteleone Carmelo, Santangelo Davide, Tomaselli Antonino, schierati dalla Società Adrano nella gara prima indicata e dell’assistente di parte Calì Salvatore utilizzato sebbene inibito; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: i calciatori Neri Carmelo, Monteleone Carmelo, Santangelo Davide e Tomaselli Antonino risultano regolarmente tesserati per la Società Adrano. L’assistente arbitro di parte Calì Salvatore non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in tale funzione in quanto con C.U. n. 30 del 10.11.2004 pag. 525 era stato inibito a tutto il 15.12.2004; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Adrano la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 130,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Bua Giovanni la sanzione dell’inibizione fino al 13.02.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it