COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PROCIDINA di Palermo – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA PROCIDINA/RANGERS del 5.12.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 96/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C. PROCIDINA di Palermo - (per posizione irregolare calciatori vari – GARA PROCIDINA/RANGERS del 5.12.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 96/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori tutti schierati della Società Rangers nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto;
considerato che il reclamo è redatto senza motivazioni e comunque in forma generica per cui rientra nella previsione di cui all’art. 29 n. 6 C.G.S.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa Euro 130,00 non inviata.
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