COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. REAL GAZEBO di S.Agata Li Battiati – (per posizione irregolare calciatore – GARA SOLICCHIATA/REAL GAZEBO del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 19/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. REAL GAZEBO di S.Agata Li Battiati – (per posizione irregolare calciatore – GARA SOLICCHIATA/REAL GAZEBO del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 19/B La Società reclamante segnala lo posizione irregolare del calciatore Spinella Cristian nato il 7.03.1989 schierato dalla Società Solicchiata nella gara prima indicata, sebbene squalificato e non fornito dalla necessaria autorizzazione in quanto quindicenne; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Spinella Cristian nato il 7.03.1989 risulta regolarmente tesserato per la Società Solicchiata ed autorizzato a prendere parte all’attività agonistica (art. 34 N.O.I.F.) con C.U. n. 25 del 27.10.2004, lo stesso non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto con C.U. n. 12 del 15.12.2004 il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catania aveva resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per tre gare; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società A.S.D. Solicchiata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 150,00.
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