COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS – (avverso squalifica calciatore Sorrentino Pasquale per quattro gare – GARA GIARDINI NAXOS/RANDAZZO del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “D” – C.U. n. 42 del 22.12.2004) – Proc. n. 120/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS – (avverso squalifica calciatore Sorrentino Pasquale per quattro gare – GARA GIARDINI NAXOS/RANDAZZO del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “D” – C.U. n. 42 del 22.12.2004) – Proc. n. 120/A Ritualmente si appella la Società A.S.D. Giardini Naxos avverso la squalifica per quattro gare inflitta in prime cure dal G.S. al calciatore Sorrentino Pasquale; Sostiene l’appellante che il proprio tesserato non ha tenuto “nessun contegno irruento” nei confronti dell’arbitro ma di avergli “toccato il torace in segno di mostrare maggiore attenzione”, atto ritenuto dallo stesso spiacevole, ma non meritevole della pena in primo grado inflitta e pertanto ne chiede una riduzione; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il direttore di gara nella laconica descrizione del fatto sul suo rapporto riferisce di una plateale protesta e di uno spinta ricevuta dal calciatore Sorrentino Pasquale, ma il non avere riportato l’entità e le modalità della spinta nè le sue conseguenze, fa presumere a questo Organo Decidente la inesistenza di danni fisici nè tantomeno di volontarietà particolarmente irriguardosa dal tesserato nei suoi confronti; pertanto, ritiene di riformare la sentenza in primo grado come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Sorrentino Pasquale della Società Giardini Naxos per due gare; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società appellante.
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