COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 di Acicatena – (avverso applicazione art. 12 comma 1 C.G.S. – GARA DACCA 2000/JUVENTUS J.CHARLES del 27.11.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 40 del 15.12.2004) – Proc. n. 123/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 di Acicatena – (avverso applicazione art. 12 comma 1 C.G.S. – GARA DACCA 2000/JUVENTUS J.CHARLES del 27.11.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 40 del 15.12.2004) – Proc. n. 123/A La Società Dacca 2000 ha ritualmente proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo – resa nota con C.U. n. 40 del 15.12.2004 – circa l’applicazione della norma di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. che recita: “Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le Società. La Società ritenuta responsabile è punita con la sanzione della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; La Commissione Disciplinare: Considerato che il gravame della Società Dacca 2000 non ha evidenziato motivi validi in relazione all’episodio che ha generato la conseguente applicazione della norma citata, mentre i fatti censurati la legittimano pienamente; Ritenuto, pertanto, che l’applicazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S. non può trovare alcuna censura da parte di questa Decidente; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello proposto dalla Società Dacca 2000 confermando la decisione del Giudice Sportivo in prime cure; di addebitare la tassa reclamo alla Società Dacca 2000 non inviata pari ad Euro 130,00.
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