COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. ITALA – (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara – GARA ITALA/VICTORIA del 9.12.2004 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI MESSINA) – Proc. n° 18/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C. ITALA – (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara – GARA ITALA/VICTORIA del 9.12.2004 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI MESSINA) – Proc. n° 18/B –
La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che al reclamo come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla società controparte (art. 42 n° 6 C.G.S.);
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
di addebitare alla citata società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
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