COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. SERRADIFALCO – (per posizione irregolare calciatori – GARA CALTAVUTURO/SERRADIFALCO del 5.12.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 109/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. SERRADIFALCO – (per posizione irregolare calciatori – GARA CALTAVUTURO/SERRADIFALCO del 5.12.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 109/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Giuffrè Calogero e Sausa Lorenzo schierati dalla Società Caltavuturo nella gara prima indicata; detti calciatori avrebbero partecipato sotto falso nome mentre in effetti gli interessati rispondevano al nome ed alle carattieristiche fisiche di altri calciatori squalificati, il primo a Badagliacca Giuseppe e l’altro a La Rosa Francesco. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: dato atto che all’udienza decisionale del 12.01.2005 la Società Serradifalco non si è presentata sebbene regolarmente convocata, ne ha fatto pervenire ulteriori memorie; Nel supplemento di referto, espressamente richiesto al direttore di gara, il quale lo ha sottoscritto in data 10.01.2005, è chiaramente evidenziato che lo stesso ha identificato in modo regolamentare tutti i calciatori partecipanti alla gara e che nessun dubbio è stato sollevato dai dirigenti della Società Serradifalco (reclamante) circa la identità di nessun componente dell’altra squadra; soltanto nella seconda parte del secondo tempo l’arbitro è stato invitato dai dirigenti della Società Serradifalco a procedere ad una nuova identificazione del calciatore n. 1 (Giuffrè Calogero) e rinviava alla fine della gara la formalità richiesta; A fine gara l’arbitro stesso invitava i dirigenti della Società Caltavuturo a far presentare nel proprio spogliatoio i calciatori Giuffrè e Sausa, questi rispondevano che gli interessati erano andati via perchè sostituiti rispettivamente il Giuffrè al 37’ ed il Sausa al 43’ del secondo tempo; Rilevato comunque, che la Società Serradifalco non si è attivata a porre in essere nessuna cautela onde poter dimostrare il proprio assunto. Considerato che il direttore di gara ha identificato i calciatori partecipanti alla gara in modo regolamentare; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa Euro 130,00 non inviata.
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