COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. FIAMMA POLICRONIA di Randazzo – (avverso ammenda Euro 700,00 – squalifiche calciatori Ceraulo Vincenzo fino al 30.06.2006 e Proietto Baturi Nunzio per quattro gare – GARA FIAMMA POLICRONIA/JUVESCALA MARINA del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 129/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. FIAMMA POLICRONIA di Randazzo – (avverso ammenda Euro 700,00 – squalifiche calciatori Ceraulo Vincenzo fino al 30.06.2006 e Proietto Baturi Nunzio per quattro gare – GARA FIAMMA POLICRONIA/JUVESCALA MARINA del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 129/A Letto l’appello formulato dalla Società ricorrente con il quale viene chiesto l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni inflitte in primo grado per i motivi meglio descritti nelle proprie difese; La Commissione Disciplinare, preliminarmente accogliendo la richiesta contenuta nell’atto di appello di essere sentiti ha regolarmente convocato la Società appellante per l’udienza dibattimentale del 18.01.2005, la stessa Società ha fatto pervenire fax con il quale ha comunicato l’impossibilità di raggiungere Palermo a causa delle cattive condizioni metereologiche ed insistendo e ribadendo quanto già rappresentato nel ricorso; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto arbitrale dal quale si desumono in maniera chiara, non equivoca e precisa i fatti accaduti sul terreno di giuoco, rileva: tutti i rilievi mossi nell’atto di appello contrastano con quanto affermato negli stessi atti difensivi della stessa Società: si legge che la “reazione certamente sbagliata e deplorevole del Ceraulo.........il fatto che i compagni di squadra ............ sono intervenuti a difesa dall’arbitro ......” non fa che avvalorare quanto già descritto ed evidenziato nel referto di gara dell’arbitro. I fatti accaduti sono descritti, si ripete, in maniera chiara dal Direttore di gara e godono di fede privilegiata; le richieste formulate nel fax inviato non meritano accoglimento in quanto inammissibili. Pertanto, questa Decidente, sulla scorta di quanto descritto negli atti di gara e non potendo accogliere la tesi difensiva della Società appellante in quanto non rispondenti a quanto realmente accaduto decide come da dispositivo: P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto disponendo l’addebito di tassa non versata Euro 130,00.
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