COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. REAL PUNTESE di San Giovanni La Punta – (per posizione irregolare calciatore – GARA CLUB INTER G.E./REAL PUNTESE del 9.01.2005 . CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 21/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. REAL PUNTESE di San Giovanni La Punta – (per posizione irregolare calciatore – GARA CLUB INTER G.E./REAL PUNTESE del 9.01.2005 . CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 21/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Fazzio Sebastiano nato il 13.12.1984 schierato dalla Società Club Inter G.E. nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Fazzio Sebastiano nato il 13.12.1984 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto con C.U. n. 15 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica a tutto il 31.07.2005 a seguito della propria espulsione nella gara del 6.01.2005. Ciò posto, considerato che il caso di espulsione dal campo comporta la squalifica automatica per una gara salvo la maggiore sanzione che il caso comporti (nella fattispecie a tutto il 31.07.2005); il calciatore in epigrafe non poteva prendere parte alla prima gara successiva, nel caso in specie, quella in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Club Inter G.E. la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Puglisi Giovanni la sanzione dell’inibizione fino al 27.02.2005.
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