COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. VALLEDOLMO (PA) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Casucci Salvatore e sei gare calciatore Garlisi Giuseppe – GARA ATLETICO SANCATALDESE/VALLEDOLMO del 9.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 46 del 12.01.2005) – Proc. n. 137/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. VALLEDOLMO (PA) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Casucci Salvatore e sei gare calciatore Garlisi Giuseppe – GARA ATLETICO SANCATALDESE/VALLEDOLMO del 9.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 46 del 12.01.2005) – Proc. n. 137/A Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti in epigrafe indicati con due atti di appello separati che per economia di giudizio si riuniscono; per quanto attiene il calciatore Casucci Salvatore la ricorrente nega l’addebito di primo grado a suo carico statuito; per quanto attiene la squalifica al calciatore Carlisi Giuseppe, la ricorrente ammette la condotta non regolamentare assunta dal predetto in danno dell’arbitro con vibrate proteste; nega però di non avere assolutamente spintonato l’arbitro stesso; conclude chiedendo la riforma dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: le sanzioni comminate al calciatore Casucci Salvatore non è impugnabile: trattasi di una gara per somma di ammonizioni e di due gare per squalifica disciplinare; (vedi art. 41 C.G.S.); per quanto attiene la squalifica del calciatore Garlisi Giuseppe, tenuto conto delle modalità dell’addebito, legittimamente a suo carico statuito e relative conseguenze, il provvedimento è quello in dispositivo specificato; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello relativo alla squalifica del calciatore Casucci Salvatore; di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Garlisi Giuseppe; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società Valledolmo.
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