COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI TERRASINI – (avverso squalifica calciatore Ocello Gaetano per 4 gare – GARA PRO MAZARA/CITTA’ DI TERRASINI del 9.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA- GIR. “H”) – Proc. n° 140/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI TERRASINI – (avverso squalifica calciatore Ocello Gaetano per 4 gare – GARA PRO MAZARA/CITTA’ DI TERRASINI del 9.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA- GIR. “H”) – Proc. n° 140/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato e con il quale si chiede la riduzione della sanzione inflitta perché secondo la tesi difensiva, il fatto si sarebbe verificato in maniera diversa, poiché il calciatore di statura elevata nel modo di aprire le braccia per proteggersi da un avversario colpiva involontariamente lo stesso; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Dal referto arbitrale si legge chiaramente quale era stato il fatto contestato, ma poiché non emerge alcun fatto consequenziale questa decidente ritiene di commisurare la sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Ocello Gaetano per tre gare (A.S. Città di Terrasini) senza addebito di tassa.
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