COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CLUB CALCIO SAN GREGORIO (CT) – (avverso squalifica calciatore Bertelli Domenico per 6 gare – GARA S. GREGORIO/SPORTING CLUB ACI CASTELLO dell’8.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 142/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CLUB CALCIO SAN GREGORIO (CT) – (avverso squalifica calciatore Bertelli Domenico per 6 gare – GARA S. GREGORIO/SPORTING CLUB ACI CASTELLO dell’8.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 142/A –
L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico del calciatore Bertelli, evidenziando il carattere di “reazione isterica” senza conseguenze apprezzabili del fatto addebitato;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Quanto riferito dall’appellante non trova pieno riscontro negli atti di gara, ove è evidenziato l’atteggiamento non corretto del calciatore, reo di avere tentato di aggredire il direttore di gara nell’atto della espulsione, oltre al lancio della pietra;
2) La sanzione, avuto riguardo delle considerazioni espresse dall’appellante e che si ritengono condivisibili, nei limiti sopra specificati, va rideterminata come in dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in cinque giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Bertelli Domenico (S.Gregorio);
senza addebito di tassa, non inviata.
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