COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PALERMO S.R.L – (avverso squalifica del calciatore Schillaci Giovanni per tre gare – GARA MISILMERI/PALERMO del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 144/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PALERMO S.R.L – (avverso squalifica del calciatore Schillaci Giovanni per tre gare – GARA MISILMERI/PALERMO del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 144/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente, chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, sostenendo che debba essere considerato il contesto in cui è maturato il gesto del calciatore che va comunque stigmatizzato; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Il comportamento posto in essere dal calciatore Schillaci Giovanni va senz’altro criticato perché trattasi di un grave atto nei confronti di un avversario; Tuttavia ritiene questa Commissione eccessiva la sanzione inflitta tenuto conto dei momenti concitati in cui è maturato il gesto del giocatore appellante e, che pertanto, come risulta dal rapporto arbitrale, va considerato un atto di reazione ad un fallo ancor più grave che aveva visto coinvolti altri due giocatori in campo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Schillaci Giovanni a due gare (Palermo s.r.l.); senza addebito di tassa
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