COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BORGATA TERRENOVE di Marsala (TP) – (avverso squalifica calciatore Alagna Antonino fino al 31.12.2005 – GARA BOSCO 1970/BORGATA TERRENOVE del 9.1.2005) – Proc. n° 145/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. BORGATA TERRENOVE di Marsala (TP) – (avverso squalifica calciatore Alagna Antonino fino al 31.12.2005 – GARA BOSCO 1970/BORGATA TERRENOVE del 9.1.2005) – Proc. n° 145/A –
L’appellante chiede il ridimensionamento della sanzione a carico del calciatore Alagna, sostenendo che il gesto spregevole non era inteso alla realizzazione di quanto avvenuto, verificatosi solo accidentalmente;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova a norma di regolamento;
Il fatto è descritto con precisione dal direttore di gara e non si ravvisa alcuna possibilità di riduzione della sanzione, sulla scorta di quanto evidenziato negli atti ufficiali di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
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