COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso perdita gara ed ammenda di Euro 400,00 – GARA MONTAGNAREALE/CAMPOFELICE dell’ 8.01.102005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 147/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso perdita gara ed ammenda di Euro 400,00 – GARA MONTAGNAREALE/CAMPOFELICE dell’ 8.01.102005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 147/A L’appellante respinge gli addebiti come formulati nella decisione di primo grado, evidenziando una versione nettamente minimizzatrice dei fatti negando che siano accaduti fatti di violenza; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Le argomentazioni sostenute a difesa sono del tutto contrastanti con quanto riferito nel referto del Direttore di gara; Tali risultanze si presentano inequivoche e debitamente indicative sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo; Va pertanto condiviso il giudicato di primo grado, tanto con riferimento alle conclusioni di fatto quanto alle sanzioni irrogate; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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