COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ECOCERT MASCALUCIA (avverso squalifica calciatore Conti Stefano per 4 gare – GARA S.P. CULTURALE ITALA/ECOCERT MASCALUCIA del 22.1.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – C.U. n° 26/C5 del 26.1.2005) – Proc. n° 156/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ECOCERT MASCALUCIA (avverso squalifica calciatore Conti Stefano per 4 gare – GARA S.P. CULTURALE ITALA/ECOCERT MASCALUCIA del 22.1.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 - C.U. n° 26/C5 del 26.1.2005) – Proc. n° 156/A – Il Giudice Sportivo Regionale del Comitato ha inflitto in prime cure la squalifica per 4 gare al calciatore Conti Stefano della Società Pol. Ecocert Mascalcia per avere lanciato il pallone all’indirizzo dell’arbitro, senza colpirlo, a fine gara; Avverso tale decisione ha presentato formale appello la Società Pol. Ecocert Mascalcia sostenendo che il comportamento del proprio tesserato è stato meramente un gesto di stizza, al fischio finale della gara, con lancio del pallone verso fondo campo senza l’intenzionalità di colpire l’arbitro; Chiede pertanto una riduzione della squalifica; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: Il contegno tenuto dal calciatore Conti Stefano a fine gara è sicuramente da censurare, ma la sua condotta non ha determinato danno alcuno al direttore di gara non essendo stato colpito dal pallone lanciatogli, pertanto ritiene di riformare il provvedimento come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Conti Stefano per tre gare; per l’effetto di non addebitare la tassa alla Società Ecocert Mascalcia.
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