COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FITALESE (ME) – (avverso squalifica calciatore Germanà Calogero per 4 gare – GARA MIRTO/FITALESE del 9.1.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO DI BARCELLONA P.G.) – Proc. n° 27/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FITALESE (ME) – (avverso squalifica calciatore Germanà Calogero per 4 gare – GARA MIRTO/FITALESE del 9.1.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO DI BARCELLONA P.G.) – Proc. n° 27/B – Letto l’appello ritualmente proposto della Società ricorrente e con il quale si chiede di rivedere la posizione del suddetto calciatore riducendo la squalifica comminata, poiché anche se quanto dichiarato dal direttore di gara è insindacabile, appare che lo stesso abbia fatto confusione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, ritenuto che la condotta tenuta dal calciatore è oltremodo protestatoria nei confronti dell’arbitro anche reiterata a fine gara con toni minacciosi decide come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa di Euro 130.00, non versata.
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