COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società G.S. Enna Calcio e calciatore Altabella Ivan – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società G.S. Enna Calcio e calciatore Altabella Ivan – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Altabella Ivan, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per altra Società. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, disattesa la nota difensiva pervenuta perché in conducente ai fini del decidere, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale; Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società G.S. Enna Calcio l’ammenda di Euro 1.000,00; di squalificare il calciatore Altabella Ivan (tesserato per la S.S. Palagonia a titolo temporaneo) e tutto il 28.2.2005; Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it