COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società C.U.S. Latte Puccio Capaci e calciatore Urso Cosimo (già tesserato per la S.S. Villabate) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A ter

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società C.U.S. Latte Puccio Capaci e calciatore Urso Cosimo (già tesserato per la S.S. Villabate) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A ter Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Urso Cosimo, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per la S.S. Villabate La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, celebratasi alla presenza dei deferiti, che hanno invocato la propria buona fede, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale; Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Latte Puccio Capaci di Euro 500,00; squalificare il calciatore Urso Cosimo (tesserato per la S.S. Villabate) a tutto il 28.2.2005; Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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