COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S. Atletico Militello e calciatore Villa Francesco (già tesserato per l’A.S.D. Floridiana Calcio) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A quater

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S. Atletico Militello e calciatore Villa Francesco (già tesserato per l’A.S.D. Floridiana Calcio) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A quater Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Villa Francesco, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per l’A.S.D. Floridiana Calcio. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, disattesa la nota difensiva pervenuta perché in conducente ai fini del decidere, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale; Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Militello l’ammenda di Euro 500,00; squalificare il calciatore Villa Francesco (tesserato per la A.S.D. Floridiana Calcio) a tutto il 28.2.2005; Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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