COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POZZALLO (RG) – (avverso squalifica calciatore Orlando Salvatore per 3 gare – GARA POZZALLO/GIARRATANA del 15.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 48 del 19.1.2005) – Proc. n° 168/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POZZALLO (RG) – (avverso squalifica calciatore Orlando Salvatore per 3 gare – GARA POZZALLO/GIARRATANA del 15.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 48 del 19.1.2005) – Proc. n° 168/A – L’arbitro della gara a margine annotava nel suo rapporto di gara che al fischio di chiusura il calciatore Orlando Salvatore della Società Pozzallo colpiva con un pugno al volto un avversario procurandogli dolore. Il Giudice Sportivo Regionale del Comitato comminava all’Orlando la squalifica per 3 gare “per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la Società Pozzallo, sostenendo che il proprio tesserato durante tutto l’incontro era stato offeso e provocato da atleti avversari e rimarcando il clima teso alla fine della gara. Null’altro a discolpa del calciatore sanzionato; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: Dal rapporto di gara, chiaro ed inequivocabile, è descritto il grave atto di violenza perpetrato dall’Orlando nei confronti dell’avversario e che procurò dolore allo stesso; Pertanto, questo Organo Giudicante ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in prime cure; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello così come sopra proposto, addebitando alla Società ricorrente (Pozzallo) la tassa reclamo di Euro 130,00.
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