COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE Schillaci Matteo (Presidente Citta’ di Monreale) – (avverso sua inibizione e ammenda Euro 200,00 – GARA CITTA’ DI MONREALE/MONTELEPRE del 22.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 170/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE Schillaci Matteo (Presidente Citta’ di Monreale) – (avverso sua inibizione e ammenda Euro 200,00 – GARA CITTA’ DI MONREALE/MONTELEPRE del 22.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 170/A – Letto l’appello presentato personalmente dal Presidente Schillaci Matteo il quale chiede la revisione delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo, ritenendole sproporzionate rispetto ai reali accadimenti, avvenuti sul terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e preso atto delle difese svolte dalla Società appellante, rileva preliminarmente che il Presidente, inibito con C.U. n° 50 del 26.1.2005, può richiedere soltanto la riduzione della propria inibizione e non la riduzione dell’ammenda inflitta alla propria Società. Pur tuttavia, in considerazione che lo stesso ha in parte ammesso il fatto accaduto nel terreno di giuoco, ritiene di potere determinare la inibizione come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare l’inibizione al Sig. Matteo Schillaci (Città di Monreale) fino al 28.2.2005, senza addebito di tassa non versata.
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