COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ARETUSA CALCIO di Siracusa – (avverso decisione Giudice Sportivo ammenda Euro 1000,00 – Squalifica di campo ed inibizione dirigente D’Amico Salvatore sino al 31.12.2005 – GARA ARETUSA/RAMACCA del 22.01.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 50 del 26.01.2005) – Proc. n. 152/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ARETUSA CALCIO di Siracusa – (avverso decisione Giudice Sportivo ammenda Euro 1000,00 – Squalifica di campo ed inibizione dirigente D’Amico Salvatore sino al 31.12.2005 – GARA ARETUSA/RAMACCA del 22.01.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 50 del 26.01.2005) – Proc. n. 152/A Con appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente si chiede l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni inflitte, adducendo sia una serie di elementi in punto di fatto, sia richiamando precedenti decisioni in materia sportiva, sia infine, ricordando la “esemplare correttezza” della Società; All’udienza del 15.02.2005 è presente il responsabile della Società, ritualmente avvisato, giusta delega in atti, il quale si riporta ai motivi di gravame; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: I fatti oggetto del procedimento che oggi ci occupa, appaiono di rilevante gravità, come emergono dagli atti di gara; In particolare, il Direttore di gara ed il suo assistente sono chiari, dettagliati e concordanti nel descrivere i gravissimi fatti verificatisi a fine gara, ad opera di soggetti (alcuni non identificati) i quali, senza alcuna limitazione da parte dei responsabili della Società appellante cercavano di aggredire e di fatto aggredivano ed insultavano la terna arbitrale, nelle persone del Direttore di gara e del suo assistente, che riportavano conseguenza specifiche di una certa gravità, come risulta dagli atti di gara; Situazione questa che si rileva ancor più grave, in ragione del comportamento tenuto dal Dirigente accompagnatore, il quale assumeva reiteratamente una condotta offensiva ingiuriosa e violenta, già durante la gara che proseguiva pure dopo il suo allontanamento dal campo e che pure concorreva e coadiuvava i soggetti facinorosi nell’aggressione alla terna arbitrale; Alla luce di tali evidenti risultanze, non appaiono conducenti, nè rilevanti le argomentazioni della Società ricorrente, che non fornisce alcun elemento oggettivo per confutare la ricostruzione degli accadimenti; Ed invero risulta irrilevante la circostanza che il cancello era aperto o chiuso, nè appaiono conducenti i precedenti di correttezza invocati dalla ricorrente; Inoltre, va rilevato che l’ambito giurisdizionale in materia sportiva, richiamato dalla ricorrente nel caso che ci occupa opportunamente ci indica quei dettami ed elementi narrativi in materia di responsabilità oggettiva che oggi appaiono senz’altro ricorrenti; Va ritenuto, infatti, responsabile la Società e congrua appare la sanzione, per i fatti avvenuti dopo la gara ad opera dei sostenitori della squadra ospitante; non consentibili nell’ambito sportivo; Appare altresì, congrua e proporzionata ai fatti la sanzione inflitta al Sig. D’Amico per il suo comportamento reiterato, ingiurioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara, aggravata, tenuto conto del ruolo rivestito; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come proposto; con addebito di tassa non versata Euro 130,00.
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