COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. VIAGRANDE CALCIO (CT) – per posizione irregolare calciatore – GARA RAINBOW/VIAGRANDE dell’ 1.02.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.P. CATANIA) – Proc. n. 36/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. VIAGRANDE CALCIO (CT) – per posizione irregolare calciatore – GARA RAINBOW/VIAGRANDE dell’ 1.02.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.P. CATANIA) – Proc. n. 36/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Ruggeri Giuseppe schierato dalla Società Rainbow, nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Ruggeri Giuseppe non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto espulso nella precedente gara del 29.01.2005, per la norma della “squalifica automatica” non poteva partecipare alla prima gara ufficiale successiva; Disattese, comunque, le controdeduzioni avanzate dalla Società Rainbow in data 14.02.2005, nella quali la stessa chiedeva copia degli atti ufficiali, richiesta che a norma dell’art. 32 n. 6 C.G.S. poteva essere proposta entro tre giorni dal ricevimento dei motivi del reclamo spedito l’8.02.2005 e che adombrava uno scambio di calciatori (anzichè il n. 1 Ruggeri sarebbe stato espulso il n. 0 Buscema); Rilevato che lo statino di gara riporta inequivocabilmente il n. 1 Ruggeri quale espulso al 27’ del II’ tempo, così come può leggersi nel referto di gara alla voce “giocatori espulsi”, e che il predetto documento risulta sottoscritto per la Società Rainbow, dal Dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cerami Roberto, il quale non ha sollevato nessuna obiezione nel ritirare la copia; Ciò posto; DELIBERA: di infliggere alla Società Rainbow la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di Euro 130,00; si infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Cerami Roberto, la sanzione dell’inibizione fino al 31.03.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere altresì, al calciatore Ruggeri Giuseppe nato l’ 1.08.1980 una ulteriore giornata di squalifica
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