COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Personale calciatore Iannizzotto Daniele (Primavera Acatese) avverso propria squalifica fino al 30.06.2007 – GARA PRIMAVERA ACATESE/ATLETICO RAGUSA del 9.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.D – C.U. n. 46 del 12.01.2005) – Proc. n. 166/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Personale calciatore Iannizzotto Daniele (Primavera Acatese) avverso propria squalifica fino al 30.06.2007 – GARA PRIMAVERA ACATESE/ATLETICO RAGUSA del 9.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.D – C.U. n. 46 del 12.01.2005) – Proc. n. 166/A
L’arbitro della gara in epigrafe indicata, disputata il 9.01.2005 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria girone D, riferiva nel proprio rapporto di avere sospeso la gara al 48’ del secondo tempo, sul risultato di 3 – 3, perchè in seguito ad una sia decisione di carattere tecnico veniva prima attorniato da 8 giocatori della Società Primavera Acatese, fra i quali lo Iannizzotto Daniele, che assumevano contegno minaccioso ed offensivo e successivamente uno di essi non identificato lo colpiva con un calcio alla caviglia provocandogli una forte contusione.
Soccorso dai dirigenti della stessa Società e dai vigili urbani presenti nell’impianto sportivo, veniva accompagnato prima nello spogliatoio e successivamente al pronto soccorso.
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 46 del 12.01.2005, infliggeva alla Società Primavera Acatese la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di Euro 200,00, nonchè la squalifica fino al 30.06.2007 al calciatore Iannizzotto Daniele per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, ed anche perchè svolgeva nella gara la mansione di capitano della squadra, in base all’art. 2 comma 2 del C.G.S., per avere, calciatore non identificato della propria squadra, colpito l’arbitro con un calcio alla caviglia che procurava una forte contusione allo stesso.
Avverso tale provvedimento disciplinare ha presentato appello, lo stesso calciatore Iannizzotto Daniele. Sostiene il ricorrente di non avere tenuto comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ma di essersi rivolto, in qualità di capitano, per ottenere spiegazioni relative la decisione tecnica adottata;
di avere evitato contatti fisici fra l’arbitro e le persone, che presenti all’interno del campo, correvano verso lo stesso;
che nella mischia creatasi attorno il direttore di gara erano coinvolte diverse persone fra le quali alcuni dirigenti della propria Società; che non è stato un calciatore suo compagno di squadra a colpire l’arbitro; che la Società di appartenenza ha svolto indagini per individuare il responsabile dell’incivile gesto e a tal proposito non si capisce il significato di tale affermazione in quanto allegato all’appello è presente una dichiarazione di un dirigente della Società A.S.D. Primavera Acatese, che si auto accusa di avere scalciato istintivamente l’arbitro durante la mischia creatasi all’atto della decisione tecnica adottata dallo stesso. Conclude l’appellante chiedendo la revoca o l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara ed esaminati i motivi di appello, osserva:
il reclamo è infondato. Dagli atti ufficiali che come è noto, costituiscono la fonte probatoria essenziale sulla verità dei fatti accaduti in campo e percepiti dall’arbitro, risulta univoca la presenza dei calciatori della Società Primavera Acatese che hanno creato la mischia attorno al direttore di gara perpetrando fra l’altro il deprecabile gesto di colpire lo stesso con un calcio alla caviglia in seguito ad un particolare atteggiamento minaccioso ed offensivo da parte però di persone non identificata.
Pertanto, non può avere ingresso in questa sede, il tentativo di sostituire, a quella ufficiale, un’interessata versione di parte, quando quest’ultima, come nel caso di specie, non ha un benchè minimo riscontro obiettivo nei documenti.
Per quanto sopra, osservato, il calciatore, nella qualità di capitano della squadra, oggi ricorrente, deve rispondere di responsabilità addebitabile all’intera squadra, mentre la Società è chiamata a rispondere in via oggettiva di quanto subito dal direttore di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare a tutto il 31.12.2005 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Iannizzotto Daniele (Primavera Acatese);
di infliggere alla Società A.S.D. Primavera Acatese l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di responsabilità oggettiva per i motivi di cui in premessa;
di non addebitare la tassa reclamo.
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