COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CO.E.MI. MISTERBIANCO – (avverso squalifica calciatore Sciuto Francesco per 4 gare e inibizione a Condorelli Carmelo fino al 30.4.2005 – GARA COMISO/CO.E.MI MISTERBIANCO del 30.1.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 179/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CO.E.MI. MISTERBIANCO – (avverso squalifica calciatore Sciuto Francesco per 4 gare e inibizione a Condorelli Carmelo fino al 30.4.2005 – GARA COMISO/CO.E.MI MISTERBIANCO del 30.1.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 179/A –
Letto l’appello riualmente proposto dalla Società ricorrente in merito alle sanzioni disciplinari indicate in epigrafe ritenendole eccessive rispetto ai fatti accaduti nel terreno di gioco e chiedendo una congrua e sensibile diminuzione della squalifica inflitta ai tesserati;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva:
I fatti descritti nel referto di gara sono chiari ed inequivocabili, ma poiché gli stessi si sono concretati soltanto in atteggiamenti e frasi senza alcuna conseguenza nei confronti dell’arbitro, questa Decidente ritiene di commisurare come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Sciuto Francesco per tre gare e l’inibizione del Sig. Carmelo Condorelli fino al 30.3.2005;
senza addebito di tassa.
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