COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CASSIBILE 1973 (SR) – (avverso squalifica calciatore Ferla Dario per 5 gare – GARA CASSIBILE/MONTEROSSO ALMO del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 55 del 16.2.2005) – Proc. n° 184/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S. CASSIBILE 1973 (SR) – (avverso squalifica calciatore Ferla Dario per 5 gare – GARA CASSIBILE/MONTEROSSO ALMO del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIR. “F” – C.U. n° 55 del 16.2.2005) - Proc. n° 184/A –
Riferisce l’arbitro della gara a margine indicata, sul referto di gara, di avere espulso il calciatore sanzionato Ferla Dario per avergli rivolto frasi offensive, ingiuriose e minacciose;
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con delibera pubblicata sul C.U. n° 55 del 16.2.2005, infliggeva al calciatore Ferla la squalifica per 5 gare per “contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”;
Avverso tale provvedimento disciplinare ha presentato appello la Società A.S. Cassibile la quale riconosce il comportamento “non apprezzabile” ed “insolito” del proprio tesserato, ritenendo pesante la squalifica per 5 gare inflittagli e pertanto ne chiede una riduzione;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara e letti i motivi di appello, osserva:
Il comportamento tenuto dal calciatore Ferla Dario censurabile pur esso, è però limitato a sola estrinsecazione labiale senza indicazione alcuna di diversa manifestazione o qualsivoglia conseguenza e, pertanto, questa Decidente ritiene di commisurare la pena come in dispositivo riportata;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Ferla Dario per 3 gare;
senza addebito di tassa.
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