COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI CALCIO (AG) – (avverso squalifica al calciatore Scrivano Cosimo per 5 gare – GARA LICATA/RAFFADALI DEL 13.2.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 55 del 16.2.2005) – Proc. n° 190/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI CALCIO (AG) – (avverso squalifica al calciatore Scrivano Cosimo per 5 gare – GARA LICATA/RAFFADALI DEL 13.2.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 55 del 16.2.2005) – Proc. n° 190/A – L’arbitro della gara a margine indicata riportava sul proprio referto di avere espulso al 41° del 2° tempo il calciatore Scrivano Cosimo della Società Raffadali per avere lo stesso inferto una testata allo zigomo di un calciatore avversario procurandogli leggera fuoriuscita di sangue; Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con delibera pubblicata sul C.U. n° 55 del 16.2.2005, squalificava per cinque gare il calciatore Scrivano con la seguente motivazione: “Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”; Avverso tale provvedimento ha presentato reclamo la Società Raffadali sostenendo che l’impatto fra i due calciatori è avvenuto casualmente per avere il proprio tesserato abbassato la testa per difendersi dalla reazione dell’avversario. Pertanto, considerata eccessiva la pena irrogata in prima istanza, chiede clemenza e invoca attenuanti; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: chiaro e circostanziato risulta il referto arbitrale da dove si evince il deprecabile atto perpetrato dal calciatore Scrivano Cosimo ai danni del giocatore avversario provocandogli fra l’altro anche fuoriuscita di sangue; Pertanto l’appello è infondato e va respinto. P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa di € 130,00, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it