COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI CALCIO (AG) – (avverso squalifica al calciatore Scrivano Cosimo per 5 gare – GARA LICATA/RAFFADALI DEL 13.2.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 55 del 16.2.2005) – Proc. n° 190/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
F.C. RAFFADALI CALCIO (AG) – (avverso squalifica al calciatore Scrivano Cosimo per 5 gare – GARA LICATA/RAFFADALI DEL 13.2.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 55 del 16.2.2005) – Proc. n° 190/A –
L’arbitro della gara a margine indicata riportava sul proprio referto di avere espulso al 41° del 2° tempo il calciatore Scrivano Cosimo della Società Raffadali per avere lo stesso inferto una testata allo zigomo di un calciatore avversario procurandogli leggera fuoriuscita di sangue;
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con delibera pubblicata sul C.U. n° 55 del 16.2.2005, squalificava per cinque gare il calciatore Scrivano con la seguente motivazione: “Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”;
Avverso tale provvedimento ha presentato reclamo la Società Raffadali sostenendo che l’impatto fra i due calciatori è avvenuto casualmente per avere il proprio tesserato abbassato la testa per difendersi dalla reazione dell’avversario. Pertanto, considerata eccessiva la pena irrogata in prima istanza, chiede clemenza e invoca attenuanti;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva:
chiaro e circostanziato risulta il referto arbitrale da dove si evince il deprecabile atto perpetrato dal calciatore Scrivano Cosimo ai danni del giocatore avversario provocandogli fra l’altro anche fuoriuscita di sangue;
Pertanto l’appello è infondato e va respinto.
P.Q.M.
DELIBERA:
Di rigettare l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa di € 130,00, non versata.
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