COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SCIAGURATA MUXAR di S.Angelo Muxaro (AG) – (avverso ammenda di € 250,00 nei confronti della Società e inibizione dei Dirigenti Alfano Giangirolamo e Iacono Domenico fino al 28.2.2005 – GARA VILLAGGIO PERUZZO/SCIAGURATA MUXAR DEL 6.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI AGRIGENTO – C.U. n° 27 del 9.2.2005) – Proc. n° 40/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. SCIAGURATA MUXAR di S.Angelo Muxaro (AG) – (avverso ammenda di € 250,00 nei confronti della Società e inibizione dei Dirigenti Alfano Giangirolamo e Iacono Domenico fino al 28.2.2005 – GARA VILLAGGIO PERUZZO/SCIAGURATA MUXAR DEL 6.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI AGRIGENTO - C.U. n° 27 del 9.2.2005) – Proc. n° 40/B –
Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revoca delle sanzioni alla stessa inflitte o, in subordine, la loro riduzione, adducendo, per quanto riguarda i Dirigenti, un loro ruolo diverso rispetto a quello descritto dall’arbitro nel suo referto e, relativamente al comportamento del pubblico, ridimensionandone la portata offensiva;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
relativamente alle sanzioni inflitte ai Dirigenti, le stesse sono inappellabili ai sensi dell’art. 41 punto 3 sub. b) C.G.S., avuto riguardo alla durata della squalifica e, pertanto, le ragioni del gravame non possono essere prese in considerazione in questa sede;
Per quanto riguarda invece la sanzione pecuniaria inflitta alla Società osserva questa Decidente che il provvedimento comminato alla ricorrente appare anche a questa Commissione legittimamente inflitto, perché assolutamente proporzionato ai fatti, come risulta dal rapporto arbitrale, dove risultano gravi e deprecabili;
Pertanto anche sotto tale profilo il provvedimento del primo Giudice va confermato;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il ricorso con addebito di tassa non versata pari ad € 130,00.
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