COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 071/05-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Quercegrossa avverso alla squalifica dell’allenatore Mearini Lidio fino al 17/02/2005 (C.U. n. 21 del 2/12/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 071/05-pv.Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Quercegrossa avverso alla squalifica dell’allenatore Mearini Lidio fino al 17/02/2005 (C.U. n. 21 del 2/12/2004) Il reclamo, proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S. applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 28/11/2004 contro la Polisportiva Maglianese “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.. Allontanato minacciava l’arbitro reiterando le offese”. Ricorre l’impugnante eccependo che l’arbitro nel corso dell’incontro avrebbe reagito alle intemperanze della panchina del Quercegrossa minacciando l’allontanamento del coach; gli avvenimenti successivi avrebbero dunque indotto il D.G. a espellere il Mearini il quale, sentendosi oggetto di un provvedimento ingiusto avrebbe reagito con offese ma senza pronunciare alcuna minaccia. Per tali ragioni la Società conclude per una riduzione della squalifica comminata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto Nel rapporto di gara il D.G. è preciso nel descrivere l’atteggiamento aggressivo posto in essere dal Mearini sia prima - “A gioco fermo dissentiva da una mia decisione alzandosi dalla panchina ed entrando nel terreno di giuoco per alcuni metri…” – che dopo l’esibizione del cartellino rosso; le frasi ingiuriose pronunciate dall’allenatore nella contestualità dei fatti sono inoltre dettagliatamente riportate nel citato rapporto e si intendono interamente richiamate nella presente motivazione. Nessun dubbio infine sussiste sul contento minaccioso di espressioni quali “l’aspetto fuori...” o ancora “Dovrà chiamare i Carabinieri…”. La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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