COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 106/05-sa.Impugnazione della S.S. ATLETICA CASTELLO avverso la squalifica fino al 7 maggio 2005 del calciatore BETTI Leonardo inflitta dal GS Regionale (Com. Uff. n. 26 del 7 gennaio 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 106/05-sa.Impugnazione della S.S. ATLETICA CASTELLO avverso la squalifica fino al 7 maggio 2005 del calciatore BETTI Leonardo inflitta dal GS Regionale (Com. Uff. n. 26 del 7 gennaio 2005). Con rituale gravame la intestata società, adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, che il G.S. aveva così motivato: "Protestando vivacemente, di rincorsa, colpiva il D.G. con il petto in modo così violento da farlo vacillare".- Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva posto in essere le condotte così come ascrittegli, evidenziando "...la involontarietà del nostro giocatore ad urtare l´arbitro; infatti il BETTI nell´avvicinarsi in corsa la D.G. veniva spinto da un compagno, che come lui si dirigeva verso il D.G., perdeva l´equilibrio franando sull´arbitro, provocando di conseguenza l´urto descritto sul rapporto gara...", condotta quindi da sanzionarsi con entità meno grave. L´arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l´accaduto, nel suo articolarsi; nel supplemento quivi inviato ha ribadito in toto la descrizione degli accadimenti, spiegando quanto segue "...dopo qualche secondo dalla convalida della rete, dirigendomi verso il centro campo, nell´intento di trascrivere la segnatura sul taccuino venivo avvicinato da alcuni giocatori dell´Atletico Castello che protestavano verbalmente per un presunto fuori gioco, per me inesistente. All´improvviso, alzando lo sguardo, mi sono accorto dell´irrompere irruento di un giocatore dell´Atletico Castello ( il n. 18 BETTI Leonardo) che mi colpiva con il petto in fuori al torace, facendomi arretrare e di conseguenza perdere leggermente l´equilibrio. Dall´irruenza dell´impatto ho dedotto che questi venisse da lontano e di rincorsa....".- Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del BETTI, che non può solamente considerarsi alla stregua di un gesto fortuito dettato da impatto con terze persone, ma di una - neppure modesta - "fisicità", espressiva di un contatto intenzionale anche "eclatante" con la persona dell´arbitro, assolutamente indebito, ed al fine espresso di farlo vacillare. Si tenga anche presente che l´arbitro segnala il "petto in fuori" e dunque un atteggiamento ben orientato da parte di chi lo poneva in essere, neppure questi con le braccia protese a scansare l´ostacolo e/o a proteggersi istintivamente, come avviene, invece, nel caso di percepita "collisione" effettivamente non voluta. La sanzione stabilita è del tutto congrua, oltre che proporzionata ai casi similari e tiene conto in modo adeguato della tipologia del gesto aggressivo e delle potenziali conseguenze che una eventuale e probabile caduta poteva anche arrecare. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione di cui in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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