COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 118/2004 – cc. Reclamo proposto dalla U.S.Fiesole Caldine in opposizione alla decisione del G.S.Regionale che ha inflitto la inibizione, fino al 13/11/2005, al Signor Focacci Vittorio, Presidente della Società.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 118/2004 - cc. Reclamo proposto dalla U.S.Fiesole Caldine in opposizione alla decisione del G.S.Regionale che ha inflitto la inibizione, fino al 13/11/2005, al Signor Focacci Vittorio, Presidente della Società. La U.S Fiesole Caldine impugna il provvedimento del G.S. indicato in epigrafe, fondando la doglianza con il reiterare fatti indicati e argomentazioni addotte in occasione di un precedente reclamo che, posto alla attenzione di questa Commissione, aveva ad oggetto il comportamento tenuto da tesserati di detta Società nella medesima gara di cui qui è causa. Richiama altresì alcuni passi della motivazione che questo Giudice ha in quell’occasione evidenziato e conclude per una “ sostanziale riduzione “ Infatti in occasione della precedente delibera (C.U 25 del 23.12.2004) , la C.D. aveva accolto la richiesta di parte concernente la sanzione pecuniaria che il G.S. aveva comminato, per avere la Società consentito” a persona non identificata” di accedere al recinto antistante gli spogliatoi ed a tenere nel contempo grave atteggiamento di protesta , contestando l’operato arbitrale. Veniva altresì attribuito a detta persona l’aver tentato di impedire all’arbitro l’ingresso nel proprio spogliatoio, sottoponendolo in tal modo al rischio di una possibile aggressione, e aver cercato infine di colpirlo con una manata . Nel corso della fase istruttoria del precedente procedimento disciplinare il Presidente della U:S: Fiesole Caldine dichiarava, spontaneamente, di essere lui la persona non identificata, aggiungendo che il suo ingresso nel recinto degli spogliatoi era avvenuto in occasione di un grave malore che aveva colpito l’allenatore della squadra avversaria, tanto da dover fare intervenire una ambulanza per l’immediato ricovero in ospedale. Solo da ciò era derivata la necessità di aprire i cancelli attraverso i quali era entrata qualche persona dell’entourage delle due squadre al fine di rendersi conto delle condizioni di salute : escludeva nel contempo di aver effettuato alcun tentativo di colpire il D.G. . L’arbitro, portato a conoscenza delle argomentazioni difensive della Società attraverso la trasmissione del reclamo, non solo non ne smentiva la portata ma non rispondeva in alcun modo ad esse esprimendo considerazioni del tutto estranee agli argomenti in essere. Da ciò scaturiva il convincimento di un fondamento delle tesi difensive con conseguente riduzione della ammenda che, comunque, non esimeva la Commissione dal rinvio degli atti al G:S. per gli eventuali provvedimenti da prendersi nei confronti del Presidente Focacci che aveva dichiarato, in quella sede, di essere entrato indebitamente, ancorchè a fin di bene, nei locali degli spogliatoi e di aver apostrofato l’arbitro in modo che lo stesso definiva “ duro “. Posta la questione nei termini corretti ritiene la C:D. che il reclamo debba essere accolto. Infatti viene meno l’addebito dell’ ingresso in campo senza autorizzazione, stante la circostanze in cui esso si è verificato ; l’arbitro non conferma il tentativo di essere” smanacciato” ; l’eventuale opposizione all’ingresso nello spogliatoio non può essere aggravato dal “ rischio “ di aggressione costituendo tale interpretazione un mero processo alle intenzioni, non risultando dagli atti l’esistenza di condizioni atte a porre in essere l’aggressione stessa. Tali considerazioni favorevoli alla parte, non possono peraltro esulare dal doversi sanzionare il comportamento del Presidente il quale, proprio in virtù del ruolo, deve tenere un atteggiamento assolutamente irreprensibile nei confronti di altri tesserati e, in modo assolutamente particolare, nei confronti degli arbitri.. La Commissione tuttavia deve tener in giusta considerazione l’ottimo comportamento processuale del Focacci e la assoluta serenità con cui ha descritto i fatti e quindi P.Q.M. delibera di ridurre la sanzione riducendo la inibizione a tutto il 13 maggio 2005. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it