COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
114/05-sa.Impugnazione della Soc. A.S.C. CAMPI BISENZIO avverso la inibizione dell´allenatore Sig. VIGNINI SANDRO, fino al 28 febbraio 2005, inflitta dal G.S. regionale (Com. Uff. n. 27 del 13 gennaio 2005).Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio allenatore, Sig. VIGNINI che il Giudice regionale aveva così motivato: "Per avere offeso e minacciato il D.G.".Deduceva la reclamante, ed in sede di audizione si ribadiva, che il proprio tesserato si era reso protagonista di una reazione scomposta entrando in campo e calciando verso il terreno di giuoco un pallone che, al contrario il DG aveva chiesto fosse sostituito, e che, una volta espulso, aveva rivolto esclusivamente espressioni accalorate e non particolarmente gravi verso il DG.; inoltre l´allenatore medesimo dopo la espulsione stessa si era posto nelle tribune ove, avendo nelle vicinanze taluni sostenitori che si esprimevano con rimostranze verbali verso l´arbitro, si era creata una situazione tale che non poteva consentire al DG di individuarlo quale effettivo autore di frasi "pesanti" provenienti al suo indirizzo, da detto luogo e detta direzione (frasi che, dunque, si disconoscevano come profferite dal tesserato).L´arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l´accaduto; quindi ha illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto sintetizzato "in fatto" nella motivazione del provvedimento del primo giudice. In particolare, il DG esprime: "...la ... totale certezza nell´individuare e nell´ascoltare il sig. allenatore VIGNINI Sandro all´esterno del terreno di gioco e non confondendolo con i tifosi presenti poiché lo stesso era in una posizione sopraelevata ( circa 60 - 80 cm) rispetto ai tifosi e con le mani appoggiate alla recinzione...".-Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione l´attribuibilità della condotta censurata al VIGNINI, evidentemente percepita, con chiarezza, come proveniente da costui, tra cui la pluralità di frasi richiamate negli atti, che hanno sicuro contenuto ingiurioso ed offensivo, anche ripetendosi l´allenatore dalla tribuna, qui chiaramente riconoscibile (come precisa il medesimo DG con il supplemento di rapporto).- Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa "spiegazione" offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che è a questo attribuita dalla Carte Federali.Ciò premesso, occorre dare atto di una esternazione della linea difensiva molto sobria, pacata ed all´insegna della (almeno parziale) ammissione del proprio agire, da parte del tesserato, non consono, pur egli negando di avere proferito frasi effettivamente pesanti, in quanto non appartenenti in assoluto al proprio modo di esprimersi.Ciò che, tuttavia, depone per una leggera attenuazione della sanzione è la circostanza che il primo Giudice ha inteso sanzionare solo le offese e minacce e non già l´ingresso indebito in campo ed il gesto di stizza del VIGNINI ( solo riportato dal medesimo allenatore ) ed in quanto tale, il tema disciplinare deve limitarsi a tali più ridotti addebiti. In tal senso, la sanzione da stabilirsi, congrua e proporzionata ai casi similari, può attestarsi in un mese di inibizione.P.Q.M.Accoglie il reclamo, e riduce la sanzione al VIGNINI Sandro, come in epigrafe indicata, fino al 12 febbraio 2005 ( e non fino al 28 febbraio 2005, come disposto dal GS) e dispone restituirsi la relativa tassa.