COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. ARRONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE – DISPUTATA IL 16/01/2005 AD ARRONE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°5O DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 19/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) – SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASSETTI GIANPAOLO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. ARRONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE /
CASTEL RIGONE – CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE - DISPUTATA IL 16/01/2005 AD
ARRONE - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°5O DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 19/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) -
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASSETTI
GIANPAOLO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/02/2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione di cui sopra.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Umbria – Piazza Navigatori, 26 – 06127 Perugia - Tel. 075/5069611 – Fax 075/5069631 – Telex 660078 FIGC PG I
motivi
o Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della squalifica suddetta.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il suo assistente,
nonché il rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA
L’assistente dell’arbitro ha confermato che al 49° del secondo tempo il calciatore Cassetti Giampaolo della
G.S. Arrone ed il numero cinque della Società Castel Rigone cadevano a terra in seguito ad un normale
contrasto di gioco ed ha ribadito che nel rialzarsi il Cassetti calpestava volontariamente il piede
dell’avversario ancora a terra. L’episodio deve essere sicuramente sanzionato. Considerato tuttavia che
l’episodio stesso non ha procurato alcuna conseguenza pregiudizievole ai danni del numero cinque della
Società Castel Rigone (L’assistente ha precisato che detto giocatore ha infatti potuto riprendere
tranquillamente la gara), si ritiene equo ridurre a due giornate di squalifica la sanzione inflitta dal G.S.
p.q.m.
d e l i b e r a
In parziale accoglimento del reclamo riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore
Casetti Giampaolo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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