COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” - DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 26/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) - POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SEGATORI JACOPO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/02/2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria OMOLOGAVA LA GARA riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi o il calciatore SEGATORI JACOPO ha partecipato alla gara in epigrafe indicata sebbene squalificato e pertanto chiedeva l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C. di G.S. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA Va osservato preliminarmente che la Società A.C. Castiglionese Macchie non ha allegato al reclamo la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia del reclamo come previsto dall’art. 42 comma 6 del C. di G.S. Tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. p.q.m. d e l i b e r a di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. Castiglionese Macchie. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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