COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
– GIRONE “B” - DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°52 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DEL GIORNO 26/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) - POSIZIONE IRREGOLARE DEL
CALCIATORE SEGATORI JACOPO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/02/2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
OMOLOGAVA LA GARA riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
o il calciatore SEGATORI JACOPO ha partecipato alla gara in epigrafe indicata sebbene squalificato e
pertanto chiedeva l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C. di G.S.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA
Va osservato preliminarmente che la Società A.C. Castiglionese Macchie non ha allegato al reclamo la
prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia del reclamo come previsto dall’art. 42 comma 6 del C. di
G.S.
Tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato
inammissibile.
p.q.m.
d e l i b e r a
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. Castiglionese Macchie.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHE / CASTEL RIGONE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 22/01/2005 A MACCHIE DI CASTIGLIONE DEL LAGO"