COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO / PO BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B” –

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO / PO BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B” - DISPUTATA IL 16/01/2005 A MANTIGNANA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°5O DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 19/01/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) - SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BELARDINELLI FEDERICO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/02/2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione di cui sopra. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi o Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della squalifica suddetta motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA Va osservato preliminarmente che il reclamo della Società Po Bandino deve essere dichiarato inammissibile, in quanto lo stesso è stato proposto avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gare inflitta al calciatore Belardinelli dal G.S. tale sanzione, non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 comma 3 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, come sopra detto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. p.q.m. d e l i b e r a di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S. Po’ Bandino. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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