COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO / PO BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B” –
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CORCIANO / PO BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B” -
DISPUTATA IL 16/01/2005 A MANTIGNANA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.°5O DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 19/01/2005
PUBBLICATO IN PARI DATA) - SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL
CALCIATORE BELARDINELLI FEDERICO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/02/2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione di cui sopra.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
o Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della squalifica suddetta
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA
Va osservato preliminarmente che il reclamo della Società Po Bandino deve essere dichiarato
inammissibile, in quanto lo stesso è stato proposto avverso la sanzione della squalifica per due giornate di
gare inflitta al calciatore Belardinelli dal G.S. tale sanzione, non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 comma 3
lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.
Tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, come sopra detto, il reclamo deve
essere dichiarato inammissibile.
p.q.m.
d e l i b e r a
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S. Po’ Bandino.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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