COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°61 del 25/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. VALFABBRICA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 9/02/2005 A VALFABBRICA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE “A” – AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARINACCI ANDREA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°61 del 25/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. VALFABBRICA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 9/02/2005 A VALFABBRICA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE “A” - AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARINACCI ANDREA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24 febbraio 2005, la seguente decisione. fatto _ Il Giudice Sportivo comminava la squalifica suddetta sulla base del referto arbitrale da cui risulta che il Marinacci Colpiva un calciatore avversario volontariamente e violentemente. Ciò causava lesioni all’avversario. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi il riesame dei fatti con conseguente riduzione della sanzione inflitta, causa solo imperizia del proprio tesserato che, data la giovane età, finiva con il colpire l’avversario in azione di gioco. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, non compariva l’arbitro della gara che veniva comunque sentito telefonicamente. Il responsabile della società compariva e si riportava ai motivi del reclamo. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dinanzi questa Commissione è stato possibile chiarire che il calciatore Marinacci Andrea, colpiva violentemente l’avversario, ma ciò si verificava senza ombra di dubbio nel corso di svolgimento di una azione di giuoco. Questa circostanza è stata espressamente chiarita dal direttore di gara sentito sul punto. Se la condotta del calciatore, in relazione alla violenza posta in essere nell’azione di giuoco, deve essere sanzionata, appare equo ridurre parzialmente la squalifica a tre giornate effettive di gare, in quanto tutto verificatosi nello svolgimento dell’azione. p.q.m. d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Valfabbrica e riducendo la squalifica al calciatore Marinacci Andrea a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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