COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIACAMPITELLO DISPUTATA A NORCIA IN DATA 6/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE ”B” –
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIACAMPITELLO
DISPUTATA A NORCIA IN DATA 6/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE DI
PROMOZIONE – GIRONE ”B” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N.°58 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16.02.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART. 12 DEL C.G.S.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/03/2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
decretava la ripetizione della gara per impraticabilità del campo.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo la punizione sportiva della perdita della gara
nei confronti della U.S. Norcia.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara per motivi di lavoro;
lo stesso veniva sentito telefonicamente. Veniva sentito il Presidente della società reclamante che illustrava
ampiamente i motivi del ricorso.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
• Dagli atti ufficiali e da quanto espressamente confermato dal direttore di gara, risulta che la disputa
della stessa non si svolgeva in quanto il terreno di giuoco era in condizioni di evidente impraticabilità
che né impediva il regolare svolgimento.
• In particolare il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione che la disputa della partita avrebbe
rappresentato un evidente rischio per l’incolumità di tutti i partecipanti, precisando altresì che non è
stato possibile rimuovere le condizioni ostative nonostante gli sforzi posti in essere dalla società
ospitante.
• Ritenuto che le condizioni sono derivate da situazione oggettiva, e che nessuna responsabilità può
essere attribuita alla società ospitante.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Campitello e conferma la delibera del G.S. che
dispone la ripetizione della gara.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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