COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare . NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL GABELLETTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA U.S. CICONIA – GABELLETTA DISPUTATA A ORVIETO IN DATA 12/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “D” –

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare . NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL GABELLETTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA U.S. CICONIA – GABELLETTA DISPUTATA A ORVIETO IN DATA 12/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “D” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°58 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16/02/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA AI CALCIATORI PROIETTI DANIELE E D’AMMANDO MATTEO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/03/2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le squalifiche di cui sopra. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo un riesame dei fatti e conseguente riduzione delle squalifiche. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara assente per motivi di lavoro; lo stesso veniva sentito telefonicamente in presenza del rappresentate AIA.. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. • Dagli atti ufficiali di gara e da quanto confermato dal direttore di gara risulta con certezza che i calciatori del Gabelletta, e precisamente D’Ammando Matteo e Proietti Daniele, partecipavano ad una rissa generale che si verificava al termine della gara e colpivano entrambi alcuni calciatori avversari con ripetuti calci e pugni. Acclarati i fatti, le sanzioni comminate dal G.S. risultano del tutto motivate ed adeguate con opportunità. I motivi del reclamo non possono trovare accoglimento. p.q.m. conferma le squalifiche per quattro gare inflitte ai calciatori D’Ammanda Matteo e Proietti Daniele della società Gabelletta. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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