COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 081/05-gl.Deferimento da parte del Presidente della L.N.D. Comitato Regionale Toscana nei confronti di: – Sig. Pantani Vasco, Presidente della U.S.Castiglioncello; – Sig. Deri Pierluigi, Dirigente accompagnatore della U.S.Castiglioncello; – Sig. Bellagotti Francesco, calciatore della U.S. Castiglioncello; – La Società U.S. Castiglioncello;

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 081/05-gl.Deferimento da parte del Presidente della L.N.D. Comitato Regionale Toscana nei confronti di: - Sig. Pantani Vasco, Presidente della U.S.Castiglioncello; - Sig. Deri Pierluigi, Dirigente accompagnatore della U.S.Castiglioncello; - Sig. Bellagotti Francesco, calciatore della U.S. Castiglioncello; - La Società U.S. Castiglioncello; Per rispondere, i primi tre della violazione dell’art.1 del C.G.S., la Società per violazione dell’art.42 comma 7 del C.G.S. per avere il calciatore Bellagotti Francesco partecipato alla gara Castiglioncello – Le Badie del 28/11/04 pure essendo squalificato. Gli incolpati, con rituale memoria, hanno ammesso il fatto, giustificando in qualche modo l’accaduto con un errore in cui è incorsa la Società nel tesserare il calciatore Bellagotti ed all’udienza del 25/02/05 hanno confermato quanto evidenziato in atti, sottolineando la loro buona fede in relazione ai fatti loro ascritti. Il Collegio, pure ammettendo che le tesi difensive sono assolutamente improntate sulla buona fede, nonchè l’evidenza dell’errore commesso, non può non rilevare la fondatezza delle violazioni ascritte. P.Q.M. La C.D. infligge a: - Pantani Vasco l’inibizione di mesi uno; - Deri Pierluigi l’inibizione di mesi due; - Bellagotti Francesco la squalifica di una giornata; - U.S.Castiglioncello la sanzione pecuniaria di €.200,00.
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