COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 134/05-gl. Gara Lastrense – C5 Marina ( 3-1 ) del 21/01/05. Campionato di Calcio a 5 C1, in C.U. Regionale Toscana n.30 del 3/2/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 134/05-gl. Gara Lastrense – C5 Marina ( 3-1 ) del 21/01/05. Campionato di Calcio a 5 C1, in C.U. Regionale Toscana n.30 del 3/2/05. Reclamo della società Lastrense avverso la squalifica fino al 3/6/05 del calciatore Bendinelli Emiliano il quale “ in riferimento al C.U. n.29 del 27/01/05: “ In maniera maldestra lanciava il pallone che raggiungeva violentemente in pieno volto l’arbitro provocandogli dolore perdurante per circa due ore”. In riferimento alla comunicazione inoltrata dalla società Lastrense ai sensi dell’art.2 comma 2 del C.G.S. viene riqualificato in data odierna il calciatore Grignoli Simone.” La reclamante sostiene l’assoluta casualità del fatto in quanto, destinatario della pallonata, doveva essere un calciatore avversario, reo di avere tirato per la maglia un calciatore infortunato della stessa società Sottolinea inoltre, come la direzione arbitrale fosse stata positiva, tanto da escludere un gesto di rappresaglia verso il D.G. Conclude per la cassazione della sanzione ovvero per una congrua riduzione. Il D.G. contesta l’assunto della reclamante relativamente alla “moderata violenza” del colpo ricevuto e non esclude che il gesto potesse essere rivolto ad altro soggetto e concorda con la reclamante, circa l’andamento normale dell’incontro dal punto di vista disciplinare. La C.D. rileva quanto segue. Il gesto posto in essere dal Bendinelli è sicuramente da definirsi violento. La pallonata scagliata dal Bendinelli ha determinato, nel soggetto che l’ha ricevuta, una sensazione di dolore per circa due ore e questo la dice lunga circa la forza inferta al colpo. Rileva inoltre il Collegio, come la difesa della reclamante tenda a sottolineare, se non proprio a giustificare, la condotta colposa del proprio tesserato, sostenendo che il gesto non era rivolto al D.G. ma ad un calciatore avversario. In altre parole, se la pallonata avesse colpito un altro calciatore, il fatto poteva essere considerato normale, mentre l’anormalità è derivante dall’avere colpito l’arbitro. Tale considerazione la si desume semplicemente analizzando le conclusioni della reclamante la quale, in tesi, chiede addirittura la revoca della sanzione, ammettendo al contempo che “ la condotta del Bendinelli era quella si di lanciare il pallone ma verso l’avversario che aveva tirato per la maglia il giocatore della Lastrense infortunato”. Da quanto esposto appare chiaro come la reclamante, in qualche modo, giustifica il proprio tesserato, che solo per sfortuna ha colpito l’arbitro, essendo il destinatario del gesto violento, un altro calciatore. A questo punto ogni commento appare superfluo. In buona sostanza il Bendinelli ha posto in essere una condotta assolutamente violenta ed idonea ad offendere altro soggetto che nella fattispecie è rappresentato dall’arbitro il quale, comunque, non esclude in modo categorico, che il gesto non fosse rivolto verso di lui. P.Q.M. La C.D. rilevata la congruità della sanzione, respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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