COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S.C. New Generation e calciatori Lucido Biagio (Tesserato Società Settecannoli) per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 37/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento a carico A.S.C. New Generation e calciatori Lucido Biagio (Tesserato Società Settecannoli) per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 37/B –
Con nota del 9.2.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito quanti in oggetto per avere la Società richiesto il tesseramento del calciatore Lucido Biagio e quest’ultimo per averlo sottoscritto, malgrado fosse già tesserato per la Società Settecannoli;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 22.2.2005, celebratasi alla presenza dei deferiti, osserva che gli atti trasmessi dal competente Ufficio F.I.G.C. non lasciano dubbi di sorta circa la fondatezza del presente procedimento per violazione dell’art. 40, p. 4 N.O.I.F.. Ciò atteso che la Società deferita ha richiesto il tesseramento del calciatore in argomento e questi ha sottoscritto detta richiesta, malgrado già tesserato per altra Società, la Pol. Settecannoli;
Tanto basta a questa Decidente per irrogare le sanzioni di rito meglio specificate nel dispositivo;.
P.T.M. Visti gli artt. 40 p. 4 N.O.I.F, 1, 13 e 14 C.G.S.;
DELIBERA:
in accoglimento del proposto deferimento di infliggere alla Società New Generation l’ammenda di Euro 250,00;
di infliggere al calciatore Lucido Biagio, già tesserato per la Società Settecannoli, la squalifica a tutto il 31.3.2005;
Si comunichi alle parti interessate.
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