COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: 1) Bascietto Orazio (calciatore tesserato Pol. Junior Vittoria; 2) Pol. Junior Vittoria; – Proc. n° 136/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: 1) Bascietto Orazio (calciatore tesserato Pol. Junior Vittoria; 2) Pol. Junior Vittoria; - Proc. n° 136/A – Il Procuratore Federale, esaminato l’esposto a firma del Sig. Carmelo Cristauro – Presidente Società Pachino Calcio, con cui venivano denunciate al Comitato Regionale Sicilia L.N.D., presunte irregolarità commesse nell’incontro di calcio Junior Vittoria/Pozzallo del 25.4.2004, archiviato con provvedimento n° 1073/48PF/EF/ma del 5.1.2005; Rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini con relazione pervenuta il 30.7.2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, che il calciatore della Società Junior Vittoria, Sig. Orazio Bascietto, nonostante convocato formalmente per ben due volte, non si è presentato per essere ascoltato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, senza alcuna giustificazione; Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S., secondo cui i “tesserati”, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, ascrivibile al Sig. Orazio Bascietto, calciatore tesserato per la Società Pol. Junior Vittoria, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva alla Società Junior Vittoria, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.; Visto l’art. 28, comma 4, lett. B) C.G.S.; Ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare: a) Orazio Bascietto – calciatore tesserato per la Società Pol. Junior Vittoria; b) La Società Pol. Junior Vittoria, per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 3, C.G.S. per quanto esposto nella parte motiva; la Società Pol. Junior Vittoria della violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Febbraio 2005; All’udienza è presente il Sig. Cuffaro Gerlando – Vice Presidente della Società Pol. Junior Vittoria; risulta assente ingiustificato il Sig. Orazio Bascietto; Sentito il Sig. Cuffaro Gerlando lo stesso ha dichiarato che nei tempi dell’attività inquisitoria ed istruttoria curata dall’Ufficio Indagini e della Procura Federale, il calciatore Orazio Bascietto non era tesserato con la Pol. Junior Vittoria la quale non ha mai ricevuto, presso la sede, alcun avviso di convocazione o comunicazione attinenti il Sig. Orazio Bascietto; Pertanto la sua Società non può rispondere dell’addebito ascritto al predetto calciatore; Dichiara e conferma, altresì, che il predetto calciatore è tesserato per la sua Società (Pol. Junior Vittoria) dal mese di Ottobre 2004 e che oggi non si è presentato perché impegnato con esami universitari; Successivamente sono state raccolte le conclusioni e richieste delle parti in causa, appresso riportate: a) Procura Federale: ritenere il calciatore Orazio Bascietto responsabile del capo di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, avendo disatteso due convocazioni formalizzate dall’Ufficio Indagini e per ultima anche questa odierna all’udienza dibattimentale, infliggendogli la squalifica per mesi 6 (sei); Per quanto attiene la Società Pol. Junior Vittoria, tenuto conto che la stessa non poteva rispondere delle convocazioni del calciatore Orazio Bascietto, risultando che lo stesso è tesserato per la predetta Società (Pol. Junior Vittoria) dal mese di Ottobre 2004, chiede il non luogo a procedersi nei confronti della stessa Società. b) Cuffaro Gerlando: prende atto della richiesta del rappresentante la Procura Federale nei confronti della sua Società ed invita la Commissione Disciplinare a giustificare, per l’assenza, il calciatore interessato. -----------------000----------------- Il caso in giudizio non si presenta abbisognevole di ulteriore attività istruttoria accertativa; Dagli atti processuali emerge la dichiarata conferma, mai disattesa, della convocazione innanzi l’Inquirente del calciatore Orazio Bascietto, risultato assente ingiustificato, per ben due volte; anche oggi, convocato per la trattazione del giudizio, non si è presentato senza addurre alcun motivo giustificativo; Di tale comportamento deve risponderne a norma di quanto previsto in materia dal C.G.S.; Per quanto relativo la Società Pol. Junior Vittoria, si condivide la richiesta del rappresentante la Procura Federale per i motivi sopra evidenziati e riportati; Ciò posto, visti gli artt. 1 comma 3 e 14 C.G.S.; DELIBERA: di ritenere Orazio Bascietto, calciatore tesserato per la Società Pol. Junior Vittoria, responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.6.2005; Dichiararsi non luogo a procedersi nei confronti della Società Pol. Junior Vittoria; Il presente provvedimento va notificato alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it